Gentile Cliente,
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
In Particolare
Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo di imposta 2022, dunque già a partire dal mese di gennaio.
Nuove Aliquote e Scaglioni di reddito
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione
A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
d’imposta e l’IRPEF lorda;
Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d’imposta e trattamento integrativo, va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà
in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR (Circolare n. 3/2022). Le detrazioni continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
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