Si è già avuto modo di anticipare che il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il decreto-legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Gli articoli 31 e 32 del suddetto decreto-legge, quale misura di sostegno, prevedono l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 200 euro per determinate categorie di soggetti.
In particolare, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
È bene, tuttavia, precisare che tale indennità (c.d. bonus 200 euro) non spetta a tutti i lavoratori dipendenti ma limitatamente a coloro che:
a) rientrano nel campo di applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS pari allo 0,8% (che percepiscono, dunque, un reddito lordo inferiore a 35.000 euro);
b) nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato del predetto esonero per almeno una mensilità;
c) non sono titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del decreto stesso, ossia delle indennità rivolte a pensionati e a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti del predetto articolo 32. A tal proposito, si allega al presente documento un modello di autocertificazione da far compilare ai propri dipendenti.
Il bonus in oggetto spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Inoltre, lo stesso non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
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