Gentile Cliente,
Le ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio 2022 le imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
L’adempimento è disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. n.81/2015.
Contenuto della comunicazione
Come anticipato il contenuto della comunicazione, relativamente ai contratti sottoscritti l’anno precedente, è circoscritto ai seguenti elementi:
Si evidenzia che non è richiesta l’indicazione dei nominativi dei lavoratori, che rappresenta quindi un dato da non comunicare, in quanto non influente per permettere al sindacato una il monitoraggio
e la verifica del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.
Modalità e invio
La comunicazione andrà fatta dal datore di lavoro, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, e diretta ai soggetti, sopra elencati e previsti dalla norma.
Sanzioni
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da euro 250 a euro 1.250 (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2015 che richiama l’art. 36 del decreto stesso).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
Dott.ssa Palumbo Carol
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