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Conversione decreto aiuti – bis: le Disposizioni confermate.

Oggetto: Conversione decreto aiuti-bis: le Disposizioni confermate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, 142, di conversione del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis).

In sede di conversione in legge sono state sostanzialmente confermate le misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori Lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23-bis)

Il comma 1 dell’art. 23-bis, tramite una modifica all’art. 10, comma 1-ter del DL n. 24/2022 – c.d. Decreto Riaperture, dispone la proroga in materia di lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili di cui all’art. 26, comma 2-bis del DL n. 18/2020, ossia:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
  • ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

In base a quanto statuito dalla nuova norma, i suddetti lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza era fino al 30 giugno 2022), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

Genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e altre categorie di lavoratori (art. 23-bis, comma 2)

 

Il comma 2 dell’art. 23-bis, tramite una modifica all’art. 10, comma 2 del DL n. 24/2022, dispone la proroga in materia di lavoro agile per i lavoratori di cui all’art. 90, comma 1 del DL n. 34/2020, ossia:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
  • i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

In base a quanto statuito dalla nuova norma, i suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza era fino al 31 luglio 2022), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro

 

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 25-bis)

 

La legge di conversione in esame inserisce, nel DL Aiuti-bis, il nuovo art. 25-bis, il quale proroga al

31 dicembre 2022 il termine fino al quale, nel settore privato, è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Più precisamente, l’art. 25-bis, tramite una modifica all’art. 10, comma 2-bis del DL n. 24/2022, dispone che, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza era fino al 31 agosto 2022), rimangono in essere alcune regole in materia di lavoro agile “semplificato”, vigenti durante tutto il periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica. Trattasi in particolare dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del DL n. 34/2020, ai sensi dei quali:

 

  • i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero;
  • la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, che la Legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore;
  • gli obblighi di informativa di cui all’art. della Legge n. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

 

Regime fiscale in deroga all’art. 51, comma 3, tuir (art. 12)

 

La legge di conversione del DL n. 115/2022 conferma la previsione in base alla quale, limitatamente

al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR:

  • non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;
  • nell’ipotesi in cui il valore del fringe benefit (comprese le somme erogate/rimborsate per utenze domestiche) superi il predetto limite di euro 600,00, la sola eccedenza (e non, dunque, l’intero valore) concorre a formare il reddito imponibile.

L’articolo 51, comma 3 del TUIR prevede, invece, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei soli beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti (e non anche di eventuali somme in denaro erogate o rimborsate ai medesimi) entro il limite complessivo di euro 258,23. Inoltre, se il predetto valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

 

Esonero dei contributi ivs a carico dipendente al 2% (art. 20)

 

Confermato, in sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 anche il taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro già destinatari, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dello sgravio contributivo dello 0,8%.

In sostanza, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS stabilito dall’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), fissato nella misura dello 0,8%, è incrementato di 1,2 punti percentuali e raggiunge, quindi, il 2%.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura in oggetto, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Estensione a ulteriori categorie di lavoratori del bonus 200 euro (art. 22)

 

In sede di conversione in legge del DL n. 115/2022 è stata, infine, confermata l’estensione del bonus di euro 200, introdotto dall’art. 31 del DL n. 50/2022 ad ulteriori categorie di lavoratori.

Nel dettaglio, si tratta di:

  • lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Il bonus è riconosciuto in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dello stesso e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022;
  • i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
  • i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
  • i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall’ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Dott.ssa Palumbo Carol

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14055 Costigliole d'Asti (AT)

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Decreto Legislativo n.  104 del 27/06/2022 “Decreto Trasparenza”

Oggetto:

Decreto Legislativo n.  104 del 27/06/2022 “Decreto Trasparenza”

Con la presente si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 104 del 27/06/2022 (“Decreto Trasparenza”), dal 13/08/2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili da applicare a tutte le nuove assunzioni effettuate con decorrenza successiva a tale data.

 

Il presente decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  1. a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  2. b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro pena l’applicazione di sanzioni amministrative

 

Se prima dell’inizio dell’attività lavorativa viene consegnata solo la comunicazione obbligatoria di assunzione, le ulteriori informazioni essenziali devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione.

 

Per tali ragioni al fine di poter redigere le pratiche nel rispetto della normativa vigente chiedo gentilmente di poter ricevere con almeno 2 giorni lavorativi d’anticipo dall’inizio dell’attività lavorativa i dati necessari per l’assunzione di eventuale nuovo personale dipendente; nello specifico necessito di:

 

 

 

 

  • CARTA D’IDENTITA’ VALIDA (controllare sempre che l’indirizzo di residenza indicato sia quello corretto)
  • CODICE FISCALE
  • PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO (solo per soggetti extracomunitari)
  • DATA DI DECORRENZA ASSUNZIONE
  • DATA FINE CONTRATTO (se a tempo determinato)
  • TIPOLOGIA CONTRATTUALE (tempo determinato o indeterminato)
  • MANSIONE DA SVOLGERE
  • NUMERO ORE SETTIMANALI (escluso contratto a chiamata)
  • DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO (dettaglio giorni e ore àes: lunedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 / escluso contratto a chiamata)
  • GIORNO DI PAGAMENTO DELLO STIPENDIO (giorno entro il quale verrà erogato al dipendente)

Al fine di agevolare le operazioni richieste viene allegato una “scheda assunzione” che potete compilare e consegnare allo Studio.

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Dott.ssa Palumbo Carol

 

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Bonus Picologico 2022

Oggetto: Bonus psicologico 2022

 

Le istruzioni per fruire dell’agevolazione, distribuite dall’Inps con la circolare 83/2022: da presentare attraverso il sito dell’Istituto apposita domanda e attendere poi il provvedimento elencante i beneficiari.

 

L’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 titolato “Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica” introduce un contributo per l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati psicoterapeuti o psicologi, chiamato “Bonus psicologico”.

Tale bonus è stabilito nella misura massima di 600 euro, a scalare a seconda del valore dell’ISEE, e precisamente:

 

  • 600 euro in caso di ISEE fino a 15.000 euro;
  • 400 euro tra 15.000 e 30.000 euro;
  • 200 euro tra 30.000 e 50.000 euro.

 

L’erogazione dell’importo nei limiti suddetti spetta nella quota massima di 50 euro a seduta e verrà erogato direttamente al professionista; perciò, pare di dedurre che nella misura in cui la singola seduta (quale nella prassi è) abbia competenze superiori a 50 euro, restino per la differenza a carico del paziente.

Per fruire del bonus si deve essere residenti in Italia ed essere in possesso di un ISEE in corso di validità massimo di 50.000 euro.

 

Il D.M. 31.05.2022 e la circolare Inps 19.07.2022, n. 83 hanno fornito i chiarimenti tecnici per fruirne.

È necessario presentare domanda attraverso il sito dell’Inps – servizio “Contributo sessioni psicoterapia” – accedendo tramite SPID o Contact Center (803.164 o 06.164.164). Il budget messo a disposizione per tale manovra è di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Una volta presentata la domanda se l’ISEE dovesse contenere difformità e/o omissioni il richiedente viene informato e può correggerlo entro 30 giorni.

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali Inps verranno sottoposte a istruttoria automatica centralizzata: l’Inps verificherà il possesso dei requisiti e al termine del periodo stabilito saranno stilate graduatorie distinte per Regione tenendo conto dell’ISEE (privilegiando gli ISEE più bassi) e a parità ISEE dell’ordine di presentazione. L’esito verrà notificato al richiedente e verrà redatto un provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco alfanumerico di 12 caratteri associato al richiedente e da consegnare allo psicoterapista/psicologo che ha aderito all’iniziativa.

Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per fruire del bonus, decorso il quale viene automaticamente annullato e le risorse rientrano nella disponibilità collettiva.

Se viene superato il budget la domanda viene comunque accolta, ma l’Inps non provvederà ad erogare il beneficio, fatta salva l’eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate o l’incremento con risorse aggiuntive.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Dott.ssa Palumbo Carol

 

 

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Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: condizioni di spettanza.

Si è già avuto modo di anticipare che il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il decreto-legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Gli articoli 31 e 32 del suddetto decreto-legge, quale misura di sostegno, prevedono l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 200 euro per determinate categorie di soggetti.

In particolare, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

È bene, tuttavia, precisare che tale indennità (c.d. bonus 200 euro) non spetta a tutti i lavoratori dipendenti ma limitatamente a coloro che:

 

a) rientrano nel campo di applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS pari allo 0,8% (che percepiscono, dunque, un reddito lordo inferiore a 35.000 euro);

b) nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato del predetto esonero per almeno una mensilità;

c) non sono titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del decreto stesso, ossia delle indennità rivolte a pensionati e a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti del predetto articolo 32. A tal proposito, si allega al presente documento un modello di autocertificazione da far compilare ai propri dipendenti.

Il bonus in oggetto spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Inoltre, lo stesso non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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Cessazione dello stato di emergenza In Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 24/2022

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

 

Di seguito i passaggi principali.

 

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1° maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato.

 

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

 

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1° aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Lavoro agile e lavoratori fragili

Nel nuovo impianto normativo, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

– le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);

– le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).

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Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche in vigore dal 01 gennaio 2022

Gentile Cliente,

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In Particolare

  • Riorganizza le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito
  • Rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto
  • Apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo
  • Determina la soppressione della detrazione riconosciuta solo per i periodi di imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito superiore a € 28.000 ma non a € 40.000.

Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo di imposta 2022, dunque già a partire dal mese di gennaio.

 

Nuove Aliquote e Scaglioni di reddito

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
  • oltre 50.000,00 euro 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
  • oltre 75.000,00 euro 43%.

 

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

 

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni

d’imposta e l’IRPEF lorda;

  • comunque, non superiore a 1.200,00 euro annui.

Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d’imposta e trattamento integrativo, va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà

  • per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza);
  • a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età,

in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR (Circolare n. 3/2022). Le detrazioni continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

Cordiali saluti.

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Assegno unico e Universale per i figli a carico

Gentile Cliente,

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il D.Lgs. 230/2021, riguardante l’istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748, l’INPS ha fornito i requisiti e le indicazioni necessarie per presentare le domande ed accedere al beneficio.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti pubblicati recentemente dall’Istituto previdenziale.

Destinatari

Il suddetto Assegno spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

–  per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

–  per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;

–          per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Condizioni di spettanza

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno

Quanto spetta

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la

Panoramica sugli importi

Per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

  • ogni figlio successivo al secondo;
  • famiglie numerose;
  • figli con disabilità;
  • madri di età inferiore ai 21 anni;
  • nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

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Comunicazione somministrati entro il 31/01/2022

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio 2022 le imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

L’adempimento è disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. n.81/2015.

Contenuto della comunicazione
Come anticipato il contenuto della comunicazione, relativamente ai contratti sottoscritti l’anno precedente, è circoscritto ai seguenti elementi:

  • numero dei contratti conclusi con le agenzie di somministrazione (dal momento che i contratti di lavoro sono stipulati direttamente da queste ultime coi lavoratori);
  • durata dei contratti, quindi se a tempo indeterminato o determinato e in questo caso diquale entità;
  • numero e la qualifica dei lavoratori coinvolti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).

Si evidenzia che non è richiesta l’indicazione dei nominativi dei lavoratori, che rappresenta quindi un dato da non comunicare, in quanto non influente per permettere al sindacato una il monitoraggio
e la verifica del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.

Modalità e invio
La comunicazione andrà fatta dal datore di lavoro, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, e diretta ai soggetti, sopra elencati e previsti dalla norma.

Sanzioni

Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da euro 250 a euro 1.250 (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2015 che richiama l’art. 36 del decreto stesso).

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

Cordiali saluti.

 

Dott.ssa Palumbo Carol

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Nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Gentile Cliente,

 La Legge n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Di seguito si analizzano le novità introdotte alla luce della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022 ed allegata in copia alla presente.

Normativa di riferimento

Al primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – è stato previsto che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81.

 In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Soggetti interessati Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

 

Comunicazione

Quali rapporti devono essere comunicati e quali sono le tempistiche?

 L’obbligo riguarda:

– i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’INL datata 11 gennaio 2022;

– i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota INL (11 gennaio 2022), nonché i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati.

 Stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

– il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota dell’INL, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

A chi inviare la documentazione?

All’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

 


Quale modalità utilizzare?

Mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. In proposito si precisa che nel rispetto delle modalità sopra indicate il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco allegato). Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, pertanto, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

Cosa indicare?

Nel corpo dell’e-mail, senza necessità di alcun allegato, dovranno essere presenti i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Si può annullare o modificare?

L’INL ha chiarito che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

 

Quali sanzioni?

Fermi restando gli importi, come già indicati nella normativa di riferimento, l’INL ha precisato che le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Dott.ssa Palumbo Carol

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Autonomi occasionali, obblighi di comunicazione e provvedimenti di sospensione

Gentile Cliente,

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Testo coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215)

Autonomi occasionali, obblighi di comunicazione e provvedimenti di sospensione

Come noto, sin dalla prima riformulazione dell’art. 14 – relativo ai provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – il Decreto Fiscale dimezzava la percentuale di lavoratori irregolari per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, la norma sanciva che gli ispettori dell’INL dovevano adottare il predetto provvedimento nelle ipotesi in cui si riscontrava la presenza sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso, di almeno il 10% di lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del superamento della soglia fissata per l’adozione del provvedimento di sospensione devono essere computati tutti i lavoratori per i quali è richiesta una comunicazione Unilav di assunzione (ad esclusione, ad esempio, dei coadiuvanti familiari e dei soci lavoratori, per i quali sussiste la sola comunicazione INAIL), e devono essere, invece, computati nella base di computo utile all’applicazione della percentuale stabilita tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ivi inclusi i familiari, i collaboratori familiari ed i soci lavoratori ai quali non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

Anche dopo la conversione del decreto, restano esclusi dal provvedimento di sospensione i datori di lavoro che occupino il solo lavoratore irregolare accertato durante l’accesso ispettivo.

Tra le modifiche operate dalla legge di conversione si aggiungono al computo del numero di lavoratori irregolari per il raggiungimento della quota del 10% anche i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222, Cod. Civile, per i quali, il medesimo articolo 14, introduce i nuovi obblighi di comunicazione. In tal senso, tale forma contrattuale, spesso abusata a causa della semplicità d’uso ed al risparmio economico correlato, dovrà – adesso – essere oggetto di preventiva comunicazione al Ministero del Lavoro, sicché, per consentire le attività di monitoraggio e di contrasto al lavoro irregolare, andranno utilizzate le modalità operative già previste dall’art. 15, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ci si riferisce, dunque, alle modalità di comunicazione previste per i lavoratori intermittenti che, ad oggi, possono essere effettuate tramite il sito istituzionale servizi.lavoro.gov.itcomunicazione di posta elettronica, anche non PEC, SMS, App o Fax nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

Il mancato obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida ex art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Dott.ssa Palumbo Carol

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